313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 94

1 Ils custs da la procedura davant lʼadministraziun consistan da las expensas en daner blut, inclusiv ils custs da lʼarrest dʼinquisiziun e da la defensiun uffiziala, dʼina taxa da sentenzia e da las taxas da scriver.

2 Lʼautezza da la taxa da sentenzia e da la taxa da scriver vegn fixada tenor ina tariffa decretada dal Cussegl federal.

Art. 92

1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono né confiscati né devoluti allo Stato né gravati da un diritto di pegno legale devono essere restituiti all’avente diritto. Se questi è ignoto e il valore degli oggetti lo giustifica, si ricorrerà alla pubblicazione.

2 Se entro 30 giorni non si annuncia nessun avente diritto, l’amministrazione può far vendere gli oggetti all’asta pubblica. Se l’avente diritto si annuncia a realizzazione avvenuta, il ricavo gli è consegnato, dedotte le spese di realizzazione.

3 Il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo si estingue cinque anni dopo la pubblicazione.

4 Se è controverso a chi spetti il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo, l’amministrazione può liberarsi mediante deposito giudiziale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.