1 La dretgira infurmescha las partidas davart il deposit da las actas. Ella examinescha, schʼin giudicament giudizial è vegnì dumandà a temp.
2 La dretgira po, da sai anora u sin proposta dʼina partida, cumplettar u laschar cumplettar las actas avant la tractativa principala.
3 Las partidas ston vegnir infurmadas a temp davart la tractativa principala.
4 Ils represchentants da la Procura publica da la Confederaziun e da lʼadministraziun na ston betg cumparair persunalmain.59
5 Sin sia dumonda po lʼinculpà vegnir dispensà da cumparair.
59 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale59, l’amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all’attenzione del giudice penale competente.60 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l’obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2 Il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3 Non si procederà a istruzione a tenore del CPP61; è riservato il completamento degli atti in conformità dell’articolo 75 capoverso 2.62
60 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
62 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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