1 Partidas en la procedura giudiziala èn lʼinculpà, la procura publica dal chantun respectiv u da la Confederaziun e lʼadministraziun respectiva.58
2 La persuna pertutgada da la confiscaziun ha ils medems dretgs da partida e po prender ils medems meds legals sco lʼinculpà.
58 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
2 La richiesta dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3 Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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