313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 74

1 Partidas en la procedura giudiziala èn lʼinculpà, la procura publica dal chantun respectiv u da la Confederaziun e lʼadministraziun respectiva.58

2 La persuna pertutgada da la confiscaziun ha ils medems dretgs da partida e po prender ils medems meds legals sco lʼinculpà.

58 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

Art. 72

1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.

2 La richiesta dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.

3 Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.