313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 67

1 Cunter il mandat penal u cunter il mandat da confiscaziun po la persuna pertutgada far protesta entaifer 30 dis dapi la communicaziun.

2 Schʼi na vegn betg fatg protesta entaifer il termin legal, ha il mandat penal u il mandat da confiscaziun il medem status sco ina sentenzia cun vigur legala.

Art. 65

1 Se l’infrazione è manifesta, la multa non supera i 2000 franchi e l’imputato, ricevuta notifica dell’ammontare della multa e dell’obbligo di pagamento o restituzione, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale.58

2 Il decreto penale firmato dall’imputato e dal funzionario inquirente equivale, nella procedura abbreviata, a una sentenza cresciuta in giudicato; se l’imputato denega di firmare, cade il decreto penale emanato in conformità del capoverso 1.

58 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.