313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 105

Là, nua chʼil dretg vertent attribuescha la cumpetenza da decretar disposiziuns penalas al Cussegl federal, vegn questa cumpetenza attribuida als departaments; il Cussegl federal la po delegar als servetschs chʼèn directamain suttamess als departaments.

Art. 103

1 Se l’imputato non ha eletto un domicilio in Svizzera e è d’ignota dimora, l’amministrazione e i tribunali possono continuare il procedimento in sua assenza. È applicabile l’articolo 34 capoverso 2.

2 L’imputato, se si presenta o è catturato, può chiedere la restituzione in pristino all’ultima autorità giudicante entro 30 giorni dacché fu informato del decreto penale, della decisione penale o della sentenza.

3 Se la richiesta è presentata in tempo utile, è applicata la procedura ordinaria.

4 In caso di confisca e di commutazione della multa in una pena privativa della libertà si applicano per analogia i capoversi 1 a 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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