313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 104

1 Las midadas dal dretg federal vertent sa chattan en lʼagiunta chʼè part da questa lescha.

2 Il Cussegl federal vegn autorisà dʼadattar a questa lescha lʼOrdinaziun executiva dals 27 da november 193475 tar il conclus dal Cussegl federal dals 4 dʼavust 1934 concernent ina taglia federala sin las bavrondas.

75 [BS 6 283; AS 1974 1955, 2007 1469 agiunta 4 cifra 27. AS 2007 2909 art. 23 cifra 1]. Guardar ussa: O dals 15 da zer. 2007 davart la taglia sin la biera (SR 641.411.1).

Art. 102

1 La persona che ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligata a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 99 o 101.

2 L’amministrazione in causa decide circa il diritto di regresso.

3 La decisione può, entro 30 giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell’articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza esecutiva.

4 Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all’indennità è divenuta esecutiva.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.