281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

disp1/Art. 1

Il Cussegl federal, il Tribunal federal ed ils chantuns decreteschan las disposiziuns executivas.

disp1/Art. 1

Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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