Il Cussegl federal, il Tribunal federal ed ils chantuns decreteschan las disposiziuns executivas.
Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.