Il Cussegl federal vegn incumbensà da publitgar questa lescha sin basa da las disposiziuns da la Lescha federala dals 17 da zercladur 1874576 concernent la votaziun dal pievel davart leschas federalas e davart conclus federals.
576 [BS 1 173; AS 1962 789 art. 11 al. 3. AS 1978 688 art. 89 lit. b]
Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874588 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
588 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.