281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 64

1 Las actas da scussiun vegnan consegnadas al debitur en sia abitaziun u al lieu, nua ch’el pratitgescha per regla sia professiun. Sch’el è absent, pon las actas da scussiun vegnir consegnadas ad ina persuna creschida che viva en la medema chasada u ad in emploià.

2 Sche naginas da questas persunas menziunadas pon vegnir chattadas, ston las actas da scussiun vegnir surdadas ad in funcziunari communal u da polizia per mauns dal debitur.

Art. 64

1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.

2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.