Las vacanzas da scussiun e la suspensiun n’impedeschan betg la scadenza dals termins. Sch’il termin per il debitur, per il creditur u per terzs scada dentant durant las vacanzas da scussiun u durant la suspensiun, vegn il termin prolungà fin il terz di suenter la scadenza. La sonda e la dumengia sco er ils firads uffizials renconuschids na vegnan betg quintads per calcular il termin da 3 dis.
118 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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