1 Debiturs cun domicil a l’exteriur, che possedan ina sedia da la fatschenta en Svizra, pon vegnir stumads per las obligaziuns surpigliadas sin quint da quella ed a la sedia da quella.
2 Debiturs cun domicil a l’exteriur, che han tschernì in domicil spezial en Svizra per ademplir in’obligaziun, pon vegnir stumads per questa obligaziun al lieu tschernì.
1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima.
2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.