Fin a la partiziun, fin a la constituziun d’ina indivisiun contractuala u fin a la liquidaziun d’uffizi po ina ierta vegnir stumada tenor il tip da scussiun applitgabel per il testader a quel lieu, nua ch’el avess pudì vegnir stumà il mument da sia mort.
86 Versiun tenor l’art. 58 dal titel final dal CCS, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 24 233 art. 60 tit. fin. CCS; BBl 1904 IV 1, 1907 VI 367).
Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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