1 Il chantun è responsabel per il donn ch’ils funcziunaris ed ils emploiads, lur persunal auxiliar, las administraziuns spezialas da concurs, ils cumissaris, ils liquidaturs, las autoritads da surveglianza e giudizialas sco er la polizia chaschunan illegalmain ademplind las incumbensas che als vegnan attribuidas da questa lescha.
2 La persuna donnegiada n’ha nagin dretg envers la persuna fallibla.
3 Per il regress dal chantun sin quellas persunas che han chaschunà il donn è decisiv il dretg chantunal.
4 Sche la grevezza da la violaziun giustifitgescha quai, exista ultra da quai il dretg da satisfacziun.
9 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3 Il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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