1 En cas da concurs e da proceduras d’accumodament cun in connex material, coordineschan ils organs d’execuziun sfurzada, las autoritads da surveglianza e las dretgiras participadas sche pussaivel lur acziuns.
2 Las dretgiras da concurs e d’accumodament sco er las autoritads da surveglianza participadas pon designar en cunvegnientscha vicendaivla ina cumpetenza unitara per tut las proceduras.
8 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.
2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure.
10 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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