1 In creditur che n’ha betg approvà il contract d’accumodament, mantegna tut ils dretgs envers cundebiturs, garants ed auters obligads envers il debitur (art. 216).
2 In creditur che ha approvà il contract d’accumodament, mantegna ses dretgs envers las persunas numnadas, premess ch’el haja communitgà ad ellas almain 10 dis avant la radunanza dals crediturs il lieu, nua ch’ella ha lieu, ed il temp e sch’el ha offrì ad ellas da ceder sias pretensiuns cunter pajament (art. 114, 147, 501 DO545).
3 Il creditur po er, senza pregiuditgar ses dretgs, autorisar cundebiturs, garants ed auters obligads envers il debitur, da decider empè dad el davart la participaziun al contract d’accumodament.
1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).
2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell’assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO548).
3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull’adesione al concordato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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