1 En la radunanza dals crediturs maina il cumissari las tractativas; el relata davart la situaziun da la facultad, dal retgav u da las entradas dal debitur.
2 Il debitur duai esser preschent a la radunanza per dar ad ella tut las infurmaziuns che vegnan giavischadas dad el.
3 Il sboz dal contract d’accumodament vegn suttamess als crediturs reunids per al approvar cun lur suttascripziun.
4 Abolì
1 Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
2 Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
4 Abrogato
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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