281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 296b

Avant la scadenza dal moratori vegn declerà d’uffizi il concurs, sche:

a.
quai è necessari per mantegnair la facultad dal debitur;
b.
i n’exista apparentamain nagina perspectiva pli sin sanaziun u sin conferma d’in contract d’accumodament; u
c.
il debitur cuntrafa a l’artitgel 298 u a las directivas dal cumissari.

535 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

Art. 296b

Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se:

a.
è necessario per preservare il patrimonio del debitore;
b.
manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o
c.
il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

537 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.