1 Sche la sanaziun gartegia avant ch’il moratori è scadì, abolescha la dretgira d’accumodament d’uffizi il moratori d’accumodament. L’artitgel 296 vala tenor il senn.
2 Il debitur ed eventualmain il creditur proponent ston vegnir envidads ad ina tractativa. Il cumissari fa in rapport a bucca u en scrit. La dretgira po tadlar ulteriurs crediturs.
3 La decisiun davart l’aboliziun po vegnir contestada cun in recurs tenor il CPC534.
533 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.
2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC536.
535 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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