L’administraziun dal concurs decida davart la renconuschientscha da las pretensiuns. En quest connex n’è ella betg liada tras la decleraziun dal concursit.
L’amministrazione decide sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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