281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 244

Suenter la scadenza dal termin d’inoltraziun examinescha l’administraziun dal concurs las pretensiuns inoltradas e fa las verificaziuns necessarias. Per mintga inoltraziun da concurs dumonda ella la decleraziun dal concursit.

Art. 244

Trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.