Ils dretgs da terzs sin bains immobigliars dal debitur, ch’èn inscrits en il register funsil, vegnan remartgads d’uffizi en l’inventari.
412 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d’ufficio nell’inventario.
419 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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