281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 225

Chaussas che vegnan designadas sco proprietad da terzs u che terzs fan valair sco lur proprietad, ston medemamain vegnir inventarisadas cun remartgar questa circumstanza en l’inventari.

Art. 225

Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.