Chaussas che vegnan designadas sco proprietad da terzs u che terzs fan valair sco lur proprietad, ston medemamain vegnir inventarisadas cun remartgar questa circumstanza en l’inventari.
Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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