281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 190

1 In creditur po pretender che la dretgira decleria il concurs senza scussiun precedenta:

1.
cunter mintga debitur che ha ina dimora nunenconuschenta, ch’è fugì per mitschar da sias obligaziuns, che ha commess u emprova da commetter acts fraudulents per dischavantatg dals crediturs u che ha zuppentà parts da sia facultad en cas d’ina scussiun sin impegnaziun;
2.
cunter in debitur ch’è suttamess a la scussiun sin concurs e che ha suspendì ses pajaments;
3.358
...

2 Sch’il debitur abita en Svizra u ha in represchentant en Svizra, vegn el cità entaifer in curt termin davant dretgira e vegn interrogà.

358 Abolì tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, cun effect dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

Art. 190

1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1.
contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
2.
contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.366
...

2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.

366 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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