1 In creditur po pretender che la dretgira decleria il concurs senza scussiun precedenta:
2 Sch’il debitur abita en Svizra u ha in represchentant en Svizra, vegn el cità entaifer in curt termin davant dretgira e vegn interrogà.
358 Abolì tras la cifra I da la LF dals 21 da zer. 2013, cun effect dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:
2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.
366 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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