1 La dretgira communitgescha a las partidas il lieu, il di e las uras da la tractativa davart la dumonda da concurs. Ella decida, er en absenza da las partidas, entaifer 10 dis suenter l’inoltraziun da la dumonda.
2 Ils artitgels 169, 170, 172 cifra 3, 173, 173a, 175 e 176 èn applitgabels.
357 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.
365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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