Tgi che ha pajà in nundebit en consequenza da l’omissiun u da la refusa d’ina opposiziun, ha il dretg da pretender enavos la summa a norma da l’artitgel 86.
Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.