281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 187

Tgi che ha pajà in nundebit en consequenza da l’omissiun u da la refusa d’ina opposiziun, ha il dretg da pretender enavos la summa a norma da l’artitgel 86.

Art. 187

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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