281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 186

Sche l’opposiziun è admessa, vegn suspendida la scussiun; per far valair ses dretg sto il creditur prender la via da la procedura ordinaria.

Art. 186

Se l’opposizione è stata ammessa, si sospende l’esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.