Sche l’opposiziun è admessa, vegn suspendida la scussiun; per far valair ses dretg sto il creditur prender la via da la procedura ordinaria.
Se l’opposizione è stata ammessa, si sospende l’esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.