L’uffizi da scussiun transmetta immediatamain l’opposiziun a la dretgira dal lieu da scussiun. Quella citescha las partidas davant dretgira e decida, er en lur absenza, entaifer 10 dis suenter avair survegnì l’opposiziun.
350 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
L’ufficio sottopone senza indugio l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell’opposizione.
358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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