1 20 dis suenter la consegna da la smanatscha da concurs po il creditur far la dumonda da concurs tar la dretgira da concurs, preschentond la smanatscha da concurs e l’avis da pajament.
2 Quest dretg extingua 15 mais suenter la consegna da l’avis da pajament. Sch’igl è vegnì fatg opposiziun, è quest termin suspendì tranter l’introducziun e la liquidaziun d’ina procedura giudiziala che resulta qua tras.329
329 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.337
337 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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