1 L’obligaziun dal debitur che resulta dal register dals bains vegn abolida dal funcziunari da scussiun, sche tut ils crediturs stumants dattan lur consentiment.
2 Ella extingua d’uffizi 4 mais suenter ch’il register è vegnì fatg.328
328 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 L’obbligazione del debitore derivante dall’inventario viene annullata dall’ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.
2 Gli effetti dell’inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.336
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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