1 L’uffizi da scussiun fa il register dals bains. El dastga cumenzar cun la registraziun pir, cura che la smanatscha da concurs è consegnada; exceptads èn ils cas tenor ils artitgels 83 alinea 1 e 183.325
2 Ils artitgels 90–92 vegnan applitgads correspundentamain.
325 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
1 L’ufficio d’esecuzione compila l’inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.333
2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.
333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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