Sin dumonda dal creditur sto la dretgira ch’è responsabla per la decleraziun da concurs (dretgira da concurs) ordinar ch’i vegnian inventarisadas tut las parts da la facultad dal debitur (register dals bains), sche quai para necessari ad ella.
A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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