281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 118

In creditur, dal qual l’impegnaziun è mo provisorica, na po betg pretender la liquidaziun. Ils termins da l’artitgel 116 na cumenzan betg per el.

Art. 118

Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell’articolo 116.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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