281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 117

1 Mintga singul participant d’ina gruppa da crediturs ha il dretg da pretender la liquidaziun.

2 Ils crediturs che han impegnà bains da facultad tenor l’artitgel 110 alinea 3 mo per il retgav supplementar, pon medemamain pretender la liquidaziun da quels.

Art. 117

1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.

2 Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a’ termini dell’articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l’eccedenza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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