1 Las partidas ston preschentar a la dretgira ils fatgs ch’èn la basa da lur dumondas ed inditgar ils meds da cumprova.
2 Resalvadas restan disposiziuns legalas davart la constataziun dals fatgs e davart la registraziun uffiziala da las cumprovas.
1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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