272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 54 Publicitad da la procedura

1 Las tractativas ed in’eventuala communicaziun da la sentenzia a bucca èn publicas. Las decisiuns vegnan rendidas accessiblas a la publicitad.

2 Il dretg chantunal determinescha, sche la tractativa da la sentenzia è publica.

3 La publicitad po vegnir exclusa per part u dal tuttafatg, sche l’interess public u sche l’interess degn da vegnir protegì d’ina persuna pertutgada pretenda quai.

4 Las proceduras dal dretg da famiglia n’èn betg publicas.

Art. 54 Pubblicità del procedimento

1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.

2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.

3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.

4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.