272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 347 Executabilitad
Documents publics davart prestaziuns da tut gener pon vegnir exequids sco decisiuns, sche:
- a.
- la partida obligada ha declerà expressivamain en il document ch’ella renconuschia l’execuziun directa;
- b.
- il motiv giuridic da la prestaziun debitada è numnà en il document; e
- c.
- la prestaziun debitada:
- 1.
- è definida suffizientamain en il document,
- 2.
- è renconuschida en il document da la partida obligada, e
- 3.
- sto vegnir prestada.
Art. 347 Esecutività
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
- a.
- l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
- b.
- il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
- c.
- la prestazione dovuta:
- 1.
- è sufficientemente determinata nel documento,
- 2.
- è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
- 3.
- è esigibile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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