La decisiun davart ina prestaziun cundiziunada u davart ina prestaziun che dependa d’ina cuntraprestaziun po vegnir exequida pir, cur che la dretgira d’execuziun ha constatà che la premissa è entrada u che la cuntraprestaziun è vegnida purschida, prestada u garantida en moda suffizienta.
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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