1 La dretgira d’execuziun examinescha d’uffizi l’executabilitad.
2 Ella fixescha in curt termin per la partida che ha pers per prender posiziun.
3 Materialmain po la partida che ha pers remartgar ch’i sajan entrads fatgs dapi la communicaziun da la decisiun, che s’opponan a l’execuziun, sco en spezial l’amortisaziun, la prorogaziun, la surannaziun u la scadenza da la prestaziun debitada. L’amortisaziun e la prorogaziun ston vegnir cumprovadas tras documents.
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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