272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 341 Examinaziun da l’executabilitad e posiziun da la partida che ha pers

1 La dretgira d’execuziun examinescha d’uffizi l’executabilitad.

2 Ella fixescha in curt termin per la partida che ha pers per prender posiziun.

3 Materialmain po la partida che ha pers remartgar ch’i sajan entrads fatgs dapi la communicaziun da la decisiun, che s’opponan a l’execuziun, sco en spezial l’amortisaziun, la prorogaziun, la surannaziun u la scadenza da la prestaziun debitada. L’amortisaziun e la prorogaziun ston vegnir cumprovadas tras documents.

Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente

1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.

2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.

3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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