272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 337 Execuziun directa

1 Sche la dretgira sentenzianta ha gia ordinà mesiras d’execuziun concretas (art. 236 al. 3), po la decisiun vegnir exequida directamain.

2 La partida che ha pers po dumandar la dretgira d’execuziun da sistir l’execuziun, l’artitgel 341 vala tenor il senn.

Art. 337 Esecuzione diretta

1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).

2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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