1 Sche la dretgira sentenzianta ha gia ordinà mesiras d’execuziun concretas (art. 236 al. 3), po la decisiun vegnir exequida directamain.
2 La partida che ha pers po dumandar la dretgira d’execuziun da sistir l’execuziun, l’artitgel 341 vala tenor il senn.
1 La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2 La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.