1 Ina decisiun è exequibla, sch’ella:
2 Sin giavisch attesta la dretgira che ha prendì la decisiun, la quala sto vegnir exequida, che tala saja exequibla.
1 Una decisione è esecutiva se:
2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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