272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 336 Executabilitad

1 Ina decisiun è exequibla, sch’ella:

a.
è legalmain valaivla e la dretgira n’ha betg suspendì l’execuziun (art. 325 al. 2 e 331 al. 2); u
b.
n’è anc betg legalmain valaivla, l’execuziun anticipada è dentant vegnida permessa.

2 Sin giavisch attesta la dretgira che ha prendì la decisiun, la quala sto vegnir exequida, che tala saja exequibla.

Art. 336 Esecutività

1 Una decisione è esecutiva se:

a.
è passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
b.
pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.

2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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