272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 327 Procedura e decisiun

1 L’instanza da recurs dumonda las actas da l’instanza precedenta.

2 Ella po decider sin basa da las actas.

3 Uschenavant ch’ella approvescha il recurs:

a.
abolescha ella la decisiun u la disposiziun processuala e returna la chaussa a l’instanza precedenta; u
b.
decida ella da nov, sche la chaussa è madira per la sentenzia.

4 Sch’il recurs pervia da retardada dal dretg vegn approvà, po l’instanza da recurs fixar a l’instanza precedenta in termin per tractar la chaussa.

5 L’instanza da recurs communitgescha sia decisiun cun ina motivaziun en scrit.

Art. 327 Procedura e decisione

1 L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.

2 Essa può decidere in base agli atti.

3 Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:

a.
annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
b.
statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.

4 Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.

5 L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.