1 Novas dumondas, novas pretensiuns davart ils fatgs e novs meds da cumprova èn exclus.
2 Disposiziuns spezialas da la lescha restan resalvadas.
1 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
2 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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