272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 268 Midada ed aboliziun

1 Sche las circumstanzas èn sa midadas u sche las mesiras preventivas sa mussan posteriuramain dad esser nungiustifitgadas, pon ellas vegnir midadas u abolidas.

2 Cun l’entrada en vigur da la decisiun en la chaussa principala scrodan las mesiras tras lescha. La dretgira po ordinar che las mesiras valian vinavant, sche quai serva a l’execuziun u sche la lescha prevesa quai.

Art. 268 Modifica e soppressione

1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.

2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.