1 Sche las circumstanzas èn sa midadas u sche las mesiras preventivas sa mussan posteriuramain dad esser nungiustifitgadas, pon ellas vegnir midadas u abolidas.
2 Cun l’entrada en vigur da la decisiun en la chaussa principala scrodan las mesiras tras lescha. La dretgira po ordinar che las mesiras valian vinavant, sche quai serva a l’execuziun u sche la lescha prevesa quai.
1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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