1 Sch’igl è spezialmain urgent, oravant tut en cas d’in privel d’impediment, po la dretgira ordinar la mesira preventiva immediatamain e senza tadlar la cuntrapartida.
2 Ordinond la mesira preventiva citescha la dretgira las partidas ad ina audienza che sto avair lieu immediatamain u fixescha in termin per la cuntrapartida per ch’ella possia prender posiziun en scrit. Suenter avair tadlà la cuntrapartida decida la dretgira immediatamain davart la dumonda.
3 La dretgira po obligar d’uffizi la partida petenta da prestar ordavant ina garanzia.
1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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