1 Sch’il plant na cuntegna betg ina motivaziun, al trametta la dretgira a la partida accusada e citescha il medem mument las partidas a la tractativa.
2 Sch’il plant cuntegna ina motivaziun, fixescha la dretgira l’emprim in termin per la partida accusada per ch’ella possia prender posiziun en scrit.
1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento.
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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