272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 237 Decisiun intermediara

1 La dretgira po prender ina decisiun intermediara, sch’i po vegnir cuntanschida uschia immediatamain ina decisiun finala pervia d’in giudicament divergent tras l’instanza superiura e sch’i po vegnir realisà uschia in respargn considerabel da temp u da custs.

2 La decisiun intermediara sto vegnir contestada en moda independenta; ina contestaziun posteriura ensemen cun la decisiun finala è exclusa.

Art. 237 Decisione incidentale

1 Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.

2 La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.