272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 222 Resposta al plant

1 La dretgira trametta il plant a la partida accusada e fixescha il medem mument in termin per respunder en scrit il plant.

2 Per respunder il plant vala l’artitgel 221 confurm al senn. La partida accusada sto explitgar tgeninas da las pretensiuns davart il fatg da la partida accusanta che vegnan renconuschidas u refusadas.

3 La dretgira po ordinar a la partida accusada da restrenscher la resposta al plant a singulas dumondas u a singulas pretensiuns giuridicas (art. 125).

4 Ella trametta la resposta al plant a la partida accusanta.

Art. 222 Risposta

1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.

2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.

3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).

4 Il giudice notifica la risposta all’attore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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