1 La dretgira trametta il plant a la partida accusada e fixescha il medem mument in termin per respunder en scrit il plant.
2 Per respunder il plant vala l’artitgel 221 confurm al senn. La partida accusada sto explitgar tgeninas da las pretensiuns davart il fatg da la partida accusanta che vegnan renconuschidas u refusadas.
3 La dretgira po ordinar a la partida accusada da restrenscher la resposta al plant a singulas dumondas u a singulas pretensiuns giuridicas (art. 125).
4 Ella trametta la resposta al plant a la partida accusanta.
1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4 Il giudice notifica la risposta all’attore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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