272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 196 Assistenza giudiziala

1 La dretgira po dumandar assistenza giudiziala. La dumonda d’assistenza giudiziala po vegnir redigida en la lingua uffiziala dal chantun petent u dal chantun dumandà.

2 La dretgira dumandada infurmescha la dretgira petenta e las partidas davart il lieu e davart las uras da l’act processual.

3 La dretgira dumandada po pretender ina indemnisaziun per sias expensas.

Art. 196 Assistenza giudiziaria

1 Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.

2 Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.

3 Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.