1 La dretgira po dumandar assistenza giudiziala. La dumonda d’assistenza giudiziala po vegnir redigida en la lingua uffiziala dal chantun petent u dal chantun dumandà.
2 La dretgira dumandada infurmescha la dretgira petenta e las partidas davart il lieu e davart las uras da l’act processual.
3 La dretgira dumandada po pretender ina indemnisaziun per sias expensas.
1 Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2 Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3 Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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