272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 195 Acts processuals exequids directamain en in auter chantun

Mintga dretgira po exequir directamain e sezza ils acts processuals necessaris er en in auter chantun; en spezial po ella tegnair sesidas e registrar cumprovas.

Art. 195 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone

Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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