Mintga dretgira po exequir directamain e sezza ils acts processuals necessaris er en in auter chantun; en spezial po ella tegnair sesidas e registrar cumprovas.
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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