1 L’expert è obligà da dir la vardad e sto furnir sia expertisa entaifer il termin fixà.
2 La dretgira renda attent l’expert a la chastiabladad d’ina faussa expertisa tenor l’artitgel 307 CP68 e da la violaziun dal secret d’uffizi tenor l’artitgel 320 CP sco er a las consequenzas da la negligientscha e d’in adempliment manglus da l’incumbensa.
3 L’expert ha il dretg da vegnir indemnisà. Cunter la decisiun giudiziala davart l’indemnisaziun pon ins far recurs.
1 Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP67 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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